Sorveglianza Sanitaria (visita medica)
Chiarimenti sull’obbligo di verifica delle condizioni di salute del lavoratore prima dell’affidamento delle mansioni: di cosa deve tener conto il datore di lavoro? Quale medico deve fare gli accertamenti?
Quesito
Il Testo Unico impone che il datore di lavoro tenga conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle sue condizioni di salute ed inoltre che sottoponga i lavoratori stessi alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge. Non è una sovrapposizione? Non è chiaro, inoltre, se l’obbligo di verificare le condizioni del lavoratore prima di affidargli le mansioni è comunque limitato ai casi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria o è applicabile a tutte le attività.
“ c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
L’art. 41 sulla sorveglianza sanitaria, d’altro canto, impone che venga effettuata da parte del medico competente la sorveglianza:
“a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
– movimentazione manuale dei carichi (art. 168 D. Lgs. n. 81/2008)
– videoterminali (art. 176 D. Lgs. n. 81/2008)
– rumore (art. 196 D. Lgs. n. 81/2008)
– vibrazioni (art. 204 D. Lgs. n. 81/2008)
– campi elettromagnetici (art. 211 D. Lgs. n. 81/2008)
– radiazioni ottiche artificiali (art. 218 D. Lgs. n. 81/2008)
– rischio chimico (art. 229 D. Lgs. n. 81/2008)
– agenti cancerogeni e mutageni (art. 242 D. Lgs. n. 81/2008)
– amianto (art. 259 D. Lgs. n. 81/2008)
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
“Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”,
e con il comma 5 che:
“Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53”,
nonché con il comma 6 che:
“Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente”,
con l’obbligo ancora fissato dal comma 7 che:
“Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità”,
ed, infine, con il comma 8 che:
“Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore”, prevedendo, infine, con il comma 9 che: