Sorveglianza Sanitaria (visita medica)

Sorveglianza Sanitaria (visita medica)

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Chiarimenti sull’obbligo di verifica delle condizioni di salute del lavoratore prima dell’affidamento delle mansioni: di cosa deve tener conto il datore di lavoro? Quale medico deve fare gli accertamenti?

Quesito

Il Testo Unico impone che il datore di lavoro tenga conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle sue condizioni di salute ed inoltre che sottoponga i lavoratori stessi alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge. Non è una sovrapposizione? Non è chiaro, inoltre, se l’obbligo di verificare le condizioni del lavoratore prima di affidargli le mansioni  è comunque limitato ai casi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria o è applicabile a tutte le attività.

Infine, nei casi in cui non sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria quale è il medico che accerta le condizioni di salute dei lavoratori prima della assegnazione dei compiti., il medico competente o altri?
Risposta
Per dare una risposta al quesito formulato occorre fare una analisi comparata degli articoli 18 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sugli obblighi generali a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti e dell’art. 41 dello stesso D. Lgs. sulla sorveglianza sanitaria.
Secondo l’art. 18 comma 1 lettera c) del citato decreto legislativo, infatti, il datore di lavoro ed i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività lavorative secondo le attribuzioni e le competenze agli stessi conferite, devono:

“ c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.

L’art. 41 sulla sorveglianza sanitaria, d’altro canto, impone che venga effettuata da parte del medico competente la sorveglianza:

 “a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

 b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.
Si tratta, quindi, di due obblighi diversi il primo (art. 18) rientrante fra gli obblighi generali a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti e finalizzato a verificare preventivamente lo stato generale di salute dei lavoratori ed a verificare che lo stesso sia compatibile con il compito che gli si intende affidare ed è applicabile a tutti i tipi di attività di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008, indicante il campo di applicazione del decreto legislativo medesimo, così come viene indicato nell’articolo che fissa l’obbligo, ed il secondo invece (art. 41) è un obbligo specifico perché è legato ad un tipo di attività particolare durante la quale il lavoratore può essere esposto a dei rischi professionali per i quali il legislatore  ha inteso imporre una sorveglianza sanitaria ed indicati nei vari titoli del Testo Unico relativi ai rischi specifici ed è finalizzato a verificare la compatibilità dell’attività che il lavoratore dovrà svolgere e nell’accertare che non vi siano delle controindicazioni al lavoro e che deve sfociare in un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Tra i rischi specifici previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 si citano quelli legati alla esposizione a:

–        movimentazione manuale dei carichi (art. 168 D. Lgs. n. 81/2008)

–        videoterminali (art. 176 D. Lgs. n. 81/2008)

–        rumore (art. 196 D. Lgs. n. 81/2008)

–        vibrazioni (art. 204 D. Lgs. n. 81/2008)

–        campi elettromagnetici (art. 211 D. Lgs. n. 81/2008)

–        radiazioni ottiche artificiali (art. 218 D. Lgs. n. 81/2008)

–        rischio chimico (art. 229 D. Lgs. n. 81/2008)

–        agenti cancerogeni e mutageni (art. 242 D. Lgs. n. 81/2008)

–        amianto (art. 259 D. Lgs. n. 81/2008)

–        agenti biologici (art. 279 D. Lgs. n. 81/2008)
La sorveglianza sanitaria comprende, inoltre, così come indica l’art. 41 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 una:

“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente”.
In più il D. Lgs. n. 81/2008 con i commi successivi dello stesso art. 41 regolamenta la sorveglianza sanitaria. Infatti con il comma 4 stabilisce che:

“Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”,

e con il comma 5 che:

“Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53”,

nonché con il comma 6 che:

“Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

    a) idoneità;

    b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

    c) inidoneità temporanea;

    d) inidoneità permanente”,

con l’obbligo ancora fissato dal comma 7 che:

“Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità”,

ed, infine, con il comma 8 che:

“Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore”, prevedendo, infine, con il comma 9 che:

“Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”.
Da quanto sopra detto, quindi, si comprende quindi che i due obblighi, pur avendo entrambi un contenuto di tipo preventivo, come è giusto che sia trattandosi di disposizioni finalizzate alla prevenzione delle malattie professionali, hanno finalità di natura diversa, una mirante alla verifica di una sorta di stato generale di sana e robusta costituzione comunque indipendente dall’ambiente nel quale il lavoratore deve andare ad operare e l’altro alla espressione della idoneità del lavoratore stesso a svolgere una attività che lo può esporre a dei rischi professionali specifici e quindi dipendenti direttamente dall’ambiente nel quale andrà ad operare. Inoltre l’uno inoltre di natura prettamente preventiva e l’altro invece a carattere di controllo continuo durante l’attività lavorativa tanto è che viene prevista la verifica periodica delle sue condizioni secondo le modalità indicate dal legislatore o dal medico competente.